
Dal 1° gennaio 2012, la detrazione fiscale sulle ristrutturazioni edilizie non ha più scadenza.
L’agevolazione, introdotta fin dal 1998 e prorogata più volte, è stata resa permanente dal decreto legge n. 201/2011 (art. 4) che ha previsto il suo inserimento tra gli oneri detraibili ai fini Irpef.
Oltre alla proroga al 31 dicembre 2013, il decreto 63/2013 ha introdotto, per i contribuenti
che usufruiscono della detrazione per ristrutturazioni edilizie, la possibilità di detrarre dall’Irpef, sempre nella misura del 50%, anche le spese sostenute per l’acquisto di mobili finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
La detrazione per l’acquisto di mobili va calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro e deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo.
Tra le altre novità voglio segnalare:
■ l’abolizione dell’obbligo di invio della comunicazione di inizio lavori al Centro operativo
di Pescara
■ la riduzione della percentuale (dal 10 al 4%) della ritenuta d’acconto sui bonifici che banche e Poste hanno l’obbligo di operare
■ l’eliminazione dell’obbligo di indicare il costo della manodopera, in maniera distinta,nella fattura emessa dall’impresa che esegue i lavori
■ la facoltà riconosciuta al venditore, nel caso in cui l’unità immobiliare sulla quale sono stati eseguiti i lavori sia ceduta prima che sia trascorso l’intero periodo di godimento della detrazione, di scegliere se continuare a usufruire delle detrazioni non ancora utilizzate o trasferire il diritto all’acquirente (persona fisica) dell’immobile
■ l’obbligo per tutti i contribuenti di ripartire l’importo detraibile in 10 quote annuali; dal
2012 non è più prevista per i contribuenti di 75 e 80 anni la possibilità di ripartire la
detrazione, rispettivamente, in 5 o 3 quote annuali
■ l’estensione dell’agevolazione agli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, se è stato dichiarato lo stato di emergenza.
MODALITA’ E TEMPI PER USUFRUIRE DELLE DETRAZIONI :
■ per il periodo d’imposta 2013, la detrazione è pari al 50% delle spese sostenute, con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare e tenendo conto,in caso di mera prosecuzione dei lavori, delle spese sostenute negli anni precedenti.
■ dal 1° gennaio 2014, la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48.000 euro per unità immobiliare.
L’ammontare complessivo della spesa va suddiviso fra tutti i soggetti che l’hanno sostenuta e che hanno diritto alla detrazione.
Se gli interventi realizzati in ciascun anno consistono nella prosecuzione di lavori iniziati in anni precedenti, per determinare il limite massimo delle spese detraibili si deve tenere conto di quelle sostenute nei medesimi anni: si avrà diritto all’agevolazione solo se la spesa per la quale si è già fruito della relativa detrazione non ha superato il limite complessivo previsto.
L’agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa.
CHI PUÒ FRUIRE DELLA DETRAZIONE:
Possono usufruire della detrazione sulle spese di ristrutturazione tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), residenti o meno nel territorio dello Stato.
L’agevolazione spetta non solo ai proprietari degli immobili ma anche ai titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che ne sostengono le relative spese:
■ proprietari o nudi proprietari
■ titolari di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
■ locatari o comodatari
■ soci di cooperative divise e indivise
■ imprenditori individuali, per gli immobili non rientranti fra i beni strumentali o merce
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: LE AGEVOLAZIONI FISCALI
■ soggetti indicati nell’articolo 5 del Tuir, che producono redditi in forma associata (società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice e soggetti a questi equiparati,imprese familiari), alle stesse condizioni previste per gli imprenditori individuali.
Ha diritto alla detrazione anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, purché sostenga le spese e siano a lui intestati bonifici e fatture.
In questo caso, ferme restando le altre condizioni, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile e non al familiare che usufruisce della detrazione.
Se è stato stipulato un contratto preliminare di vendita (compromesso), l’acquirente dell’immobile
ha diritto all’agevolazione se:
■ è stato immesso nel possesso dell’immobile
■ esegue gli interventi a proprio carico
■ è stato registrato il compromesso.
Può richiedere la detrazione anche chi esegue in proprio i lavori sull’immobile, limitatamente
alle spese di acquisto dei materiali utilizzati.
PER QUALI LAVORI SPETTANO LE AGEVOLAZIONI
I lavori sulle unità immobiliari residenziali e sugli edifici residenziali per i quali spetta l’agevolazione fiscale sono:
A. quelli elencati alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).
In particolare, la detrazione riguarda le spese sostenute per interventi di manutenzione straordinaria, per le opere di restauro e risanamento conservativo e per i lavori di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali e sulle loro pertinenze
B. quelli indicati alle lett. a), b), c) e d) dell’articolo 3 del Dpr 380/2001 (manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia), effettuati su tutte le parti comuni degli edifici residenziali.
Sono definiti familiari, ai sensi dell’art. 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado.
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono dunque ammessi all’agevolazione solo se riguardano parti comuni di edifici residenziali.
C. gli interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, anche se detti lavori non rientrano nelle categorie indicate nelle precedenti lettere A e B e a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
La detrazione delle spese sostenute per questi interventi è stata introdotta dal decreto legge n. 201/2011.
D. gli interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune.
E. i lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi (ad esempio, la realizzazione di un elevatore esterno all’abitazione)
F. gli interventi per la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap gravi, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 104/1992.
G. gli interventi di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.
L’agevolazione compete, invece, anche per la semplice riparazione di impianti insicuri realizzati su immobili (per esempio, la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante).
Tra le opere agevolabili rientrano:
■ l’installazione di apparecchi di rilevazione di presenza di gas inerti
■ il montaggio di vetri anti-infortunio
■ l’installazione del corrimano
H. interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi.
Per “atti illeciti” si intendono quelli penalmente illeciti (per esempio, furto, aggressione, sequestro di persona e ogni altro reato la cui realizzazione comporti la lesione di diritti giuridicamente protetti).
In questi casi, la detrazione è applicabile unicamente alle spese sostenute per realizzare interventi sugli immobili. Non rientra nell’agevolazione, per esempio, il contratto stipulato con un istituto di vigilanza.
A titolo esemplificativo, rientrano tra queste misure:
■ rafforzamento, sostituzione o installazione di cancellate o recinzioni murarie degli edifici
■ apposizione di grate sulle finestre o loro sostituzione
■ porte blindate o rinforzate
■ apposizione o sostituzione di serrature, lucchetti, catenacci, spioncini
■ installazione di rilevatori di apertura e di effrazione sui serramenti;
■ apposizione di saracinesche
■ tapparelle metalliche con bloccaggi
■ vetri antisfondamento
■ casseforti a muro
■ fotocamere o cineprese collegate con centri di vigilanza privati
■ apparecchi rilevatori di prevenzione antifurto e relative centraline
I. gli interventi finalizzati alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico, al conseguimento di risparmi energetici, all’adozione di misure di sicurezza statica e antisismica degli edifici, all’esecuzione di opere interne.
Alla realizzazione di interventi finalizzati al risparmio energetico è equiparata a tutti gli effetti la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili. Pertanto, rientra tra i lavori agevolabili l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull’impiego della fonte solare e, quindi, sull’impiego di fonti rinnovabili di energia (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 22/E del 2 aprile 2013).
Per usufruire della detrazione è comunque necessario che l’impianto sia installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, eccetera) e, quindi, che lo stesso sia posto direttamente al servizio dell’abitazione.
Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile
considerare anche:
■ le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse
■ le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento
■ le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 – ex legge 46/90
(impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge 1083/71)
■ le spese per l’acquisto dei materiali
■ il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti
■ le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi
■ l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni, le
autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori
■ gli oneri di urbanizzazione
■ gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi nonché
agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi agevolati (decreto
n. 41 del 18 febbraio 1998).
Non possono invece ritenersi comprese tra quelle oggetto della detrazione le spese di trasloco e custodia dei mobili per il periodo necessario all’effettuazione degli interventi di
recupero edilizio.
SPECIFICHE SULLE TIPOLOGIE DI LAVORI
La manutenzione ordinaria
Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione solo quando riguardano le parti comuni. La detrazione spetterà ad ogni condomino in base alla quota millesimale.
Le parti comuni interessate sono quelle indicate dall’articolo 1117, numeri 1, 2 e 3 del Codice civile: il suolo su cui sorge l’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tetti e i lastrici solari, le scale, i portoni d’ingresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortili, tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune, i locali per la portineria e per l’alloggio del portiere, gli ascensori, i pozzi, le cisterne, le fognature, eccetera.
Gli stessi interventi, eseguiti sulle proprietà private o sulle loro pertinenze (garage, cantine, soffitte), non danno diritto ad alcuna agevolazione.
Sono esempi di interventi di manutenzione ordinaria: le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici, quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, la sostituzione di pavimenti, infissi e serramenti, la
tinteggiatura di pareti, soffitti, infissi interni ed esterni, il rifacimento di intonaci interni, l’impermeabilizzazione di tetti e terrazze, la verniciatura delle porte dei garage.
Se queste opere fanno parte di un intervento più vasto, come la demolizione di tramezzature, la realizzazione di nuove mura divisorie e lo spostamento dei servizi, l’insieme delle stesse è comunque ammesso al beneficio delle detrazioni fiscali.
La manutenzione straordinaria
Sono considerati interventi di manutenzione straordinaria le opere e le modifiche necessarie
per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici e per realizzare ed integrare i servizi
igienico/sanitari e tecnologici, sempre che non vadano a modificare i volumi e le superfici
delle singole unità immobiliari e non comportino mutamenti delle destinazioni d’uso.
Restauro e risanamento conservativo
Sono compresi in questa tipologia gli interventi finalizzati a conservare l’immobile e assicurarne
la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi
tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d’uso con esso compatibili.
Ristrutturazione edilizia
Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi quelli rivolti a trasformare un fabbricato
mediante un insieme di opere che possono portare ad un fabbricato del tutto o in
parte diverso dal precedente.
Esempi di manutenzione straordinaria:
• installazione di ascensori e scale di sicurezza
• realizzazione e miglioramento dei servizi igienici
• sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di
infisso
• rifacimento di scale e rampe
• interventi finalizzati al risparmio energetico
• recinzione dell’area privata
• costruzione di scale interne.
Esempi di manutenzione straordinaria:
• installazione di ascensori e scale di sicurezza
• realizzazione e miglioramento dei servizi igienici
• sostituzione di infissi esterni e serramenti o persiane con serrande e con modifica di materiale o tipologia di
infisso
• rifacimento di scale e rampe
• interventi finalizzati al risparmio energetico
• recinzione dell’area privata
• costruzione di scale interne.
Restauro e risanamento conservativo
Sono compresi in questa tipologia gli interventi finalizzati a conservare l’immobile e assicurarne la funzionalità per mezzo di un insieme di opere che, rispettandone gli elementi tipologici, formali e strutturali, ne consentono destinazioni d’uso con esso compatibili.
Esempi di interventi di restauro e risanamento conservativo:
• interventi mirati all’eliminazione e alla prevenzione di situazioni di degrado
• adeguamento delle altezze dei solai nel rispetto delle volumetrie esistenti
• apertura di finestre per esigenze di aerazione dei locali.
Ristrutturazione edilizia
Tra gli interventi di ristrutturazione edilizia sono compresi quelli rivolti a trasformare un fabbricato
mediante un insieme di opere che possono portare ad un fabbricato del tutto o in parte diverso dal precedente.
Esempi di ristrutturazione edilizia:
• demolizione e fedele ricostruzione dell’immobile
• modifica della facciata
• realizzazione di una mansarda o di un balcone
• trasformazione della soffitta in mansarda o del balcone in veranda
• apertura di nuove porte e finestre
• costruzione dei servizi igienici in ampliamento delle superfici e dei volumi esistenti.
Riguardo agli interventi di ristrutturazione edilizia ammessi al beneficio della detrazione fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:
■ in caso di ristrutturazione con demolizione e ricostruzione, la detrazione spetta solo per la fedele ricostruzione, nel rispetto di volumetria e sagoma dell’edificio preesistente
■ per la demolizione e ricostruzione con ampliamento, la detrazione non spetta in quanto l’intervento si considera, nel suo complesso, una “nuova costruzione”
■ se la ristrutturazione avviene senza demolire l’edificio esistente e con ampliamento dello stesso, la detrazione spetta solo per le spese riguardanti la parte esistente in quanto l’ampliamento configura, comunque, una “nuova costruzione”.
Questi stessi criteri si applicano anche agli interventi di ampliamento previsti in attuazione
del cosiddetto Piano Casa (risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 4/E del 4 gennaio 2011).
COSA DEVE FARE CHI RISTRUTTURA PER FRUIRE DELLA DETRAZIONE
Gli adempimenti previsti per richiedere la detrazione sulle spese di ristrutturazione sono stati recentemente semplificati e ridotti.
In particolare, oltre ai documenti indicati più avanti (comunicazione all’Asl, fatture e ricevute comprovanti le spese sostenute, ricevute dei bonifici di pagamento), il contribuente deve essere in possesso di:
■ domanda di accatastamento (se l’immobile non è ancora censito)
■ ricevute di pagamento dell’Ici, se dovuta
■ delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori (per gli interventi su parti comuni di edifici residenziali) e tabella millesimale di ripartizione delle spese
■ dichiarazione di consenso del possessore dell’immobile all’esecuzione dei lavori, per gli interventi effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari conviventi.
Per gli acquisti contemporanei di casa e box con unico atto notarile, indicante il vincolo di pertinenza del box con la casa, l’acquirente può usufruire della detrazione sulle spese di realizzazione del medesimo, se specificamente documentate.
■ abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare (concessioni, autorizzazioni, eccetera) o, se la normativa non prevede alcun titolo abilitativo, dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui indicare la data di inizio dei lavori e attestare che gli interventi realizzati rientrano tra quelli agevolabili.
Comunicazione all’Azienda sanitaria locale
Deve essere inviata all’Azienda sanitaria locale competente per territorio una comunicazione (con raccomandata A.R. o altre modalità stabilite dalla Regione) con le seguenti informazioni:
■ generalità del committente dei lavori e ubicazione degli stessi
■ natura dell’intervento da realizzare
■ dati identificativi dell’impresa esecutrice dei lavori con esplicita assunzione di responsabilità, da parte della medesima, in ordine al rispetto degli obblighi posti dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro e contribuzione
■ data di inizio dell’intervento di recupero.
La comunicazione non deve essere effettuata in tutti i casi in cui i decreti legislativi relativi alle condizioni di sicurezza nei cantieri non prevedono l’obbligo della notifica preliminare alla Asl.
Pagamento mediante bonifico
Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario
o postale da cui risultino:
■ causale del versamento
■ codice fiscale del soggetto che paga
■ codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di urbanizzazione, diritti pagati per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere pagate con altre modalità.
Quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa, e tutti intendono fruire della detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate al beneficio fiscale.
Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del condominio
è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che effettua il pagamento.
Altri adempimenti
I contribuenti interessati devono conservare, oltre alla ricevuta del bonifico, le fatture o le ricevute fiscali relative alle spese effettuate per la realizzazione dei lavori di ristrutturazione.
Questi documenti, che devono essere intestati alle persone che fruiscono della detrazione, potrebbero essere richiesti, infatti, dagli uffici finanziari che controllano le loro dichiarazioni dei redditi.
COME SI PUÒ PERDERE LA DETRAZIONE
La detrazione non è riconosciuta, e l’importo eventualmente fruito viene recuperato dagli
uffici, quando:
■ non è stata effettuata la comunicazione preventiva all’Asl competente, se obbligatoria
■ il pagamento non è stato eseguito tramite bonifico bancario o postale
■ non sono esibite le fatture o le ricevute che dimostrano le spese effettuate
■ non è esibita la ricevuta del bonifico o questa è intestata a persona diversa da quella che richiede la detrazione
■ le opere edilizie eseguite non rispettano le norme urbanistiche ed edilizie comunali
■ sono state violate le norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e quelle relative agli obblighi contributivi. Per queste violazioni il contribuente non decade dal diritto all’agevolazione se è in possesso della dichiarazione di osservanza delle suddettedisposizioni resa dalla ditta esecutrice dei lavori (ai sensi del Dpr 28 dicembre 2000, n. 445).
L’IVA SULLE RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE
Sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, realizzati su immobili residenziali, è previsto un regime agevolato, che consiste nell’applicazione dell’Iva ridotta al 10%.Le cessioni di beni restano assoggettate alla aliquota Iva ridotta invece solo se la relativa fornitura è posta in essere nell’ambito del contratto di appalto. Tuttavia, qualora l’appaltatore fornisca beni di valore significativo, l’aliquota ridotta si applica ai predetti beni soltanto fino
a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.
Tale limite di valore deve essere individuato sottraendo dall’importo complessivo della prestazione,
rappresentato dall’intero corrispettivo dovuto dal committente, soltanto il valore dei beni significativi.
I beni significativi sono stati espressamente individuati dal decreto 29 dicembre 1999.
Si tratta di:
■ ascensori e montacarichi
■ infissi esterni e interni
■ caldaie
■ video citofoni
■ apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria
■ sanitari e rubinetteria da bagni
■ impianti di sicurezza.
Su tali beni l’aliquota agevolata del 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza
tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni significativi.
ESEMPIO
Costo totale dell’intervento 10.000 euro, di cui:
a) per prestazione lavorativa 4.000 euro
b) costo dei beni significativi (ad esempio rubinetteria e sanitari) 6.000 euro.
Su questi 6.000 euro di beni significativi, l’Iva al 10% si applica solo su 4.000 euro, cioè sulla differenza tra l’importo
complessivo dell’intervento e quello dei beni significativi (10.000 – 6.000 = 4.000).
Sul valore residuo (2.000 euro) l’Iva si applica nella misura ordinaria del 21%.
Per destinazione abitativa privata si intende riferirsi alle abitazioni adibite a dimora di privati.
Non si può applicare l’Iva agevolata al 10%:
■ ai materiali o ai beni forniti da un soggetto diverso da quello che esegue i lavori
■ ai materiali o ai beni acquistati direttamente dal committente
■ alle prestazioni professionali, anche se effettuate nell’ambito degli interventi finalizzati al
recupero edilizio
■ alle prestazioni di servizi resi in esecuzione di subappalti alla ditta esecutrice dei lavori.
In tal caso la ditta subappaltatrice deve fatturare con Iva al 21% alla ditta principale che,
successivamente, fatturerà la prestazione al committente con l’Iva al 10%, se ricorrono i
presupposti per farlo.
Per tutti gli altri interventi di recupero edilizio è sempre prevista, senza alcuna data di scadenza, l’applicazione dell’aliquota Iva del 10%.Si tratta, in particolare:
A. delle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto o d’opera relativi alla realizzazione
degli interventi di:
■ restauro
■ risanamento conservativo
■ ristrutturazione
L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (ad esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).
L’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.
Recapiti:
61045 Pergola (PU), Corso Matteotti n. 113
61032 Pergola (PU), via Barbanti n. 113
Cell. 3294248013
Sito internet: www.design3d.biz
– Email : lucacastratori@tiscali.it lucacastratori@design3d.biz
4 Risposte to “Ristrutturazione edilizie e agevolazioni fiscali”
6 gennaio 2014
Andrea PaoloniLe agevolazioni anche per l’acquisto di mobili per chi ristruttura,recuperando il 50% su di un massimo di 10.000€ è vero o no che sono state prolungate anche per tutto il 2014?
7 gennaio 2014
Luca CastratoriLe detrazioni fiscali, anche per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici di classe energetica non inferiore ad A+, sono stati prolungati per tutto il 2014.
29 gennaio 2014
Alessandro CasaleLa tettoia in legno con copertura in pvc su un terrazzino a tasca, che serve per proteggere la terrazza dalla pioggia e dall’eccessiva esposizione al sole, può rientrare nelle agevolazioni come risanamento conservativo? Preciso che il comune ha rilasciato una CAEL indicante “realizzazione di elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici”.
6 febbraio 2014
Luca CastratoriBuonasera
ritengo che pur in presenza di una autorizzazione comunale non ci siano i presupposti per usufruire delle detrazioni fiscali in quanto l’Agenzia delle Entrate tra gli interventi detraibili prevede la trasformazione di un balcone in veranda tra gli interventi ammessi nelle detrazioni, e non la realizzazione della sola tettoia.