
Molte sono le novità introdotte dopo la Riforma della disciplina sul Condominio avvenuta recentemente con la Legge n. 220 dell’ 11 novembre del 2012.
Eccole di seguito riportate, seppur brevemente.
LA FIGURA DELL’AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO
La presenza di un amministratore è obbligatoria quando vi sono più di 8 condomini (prima della riforma dovevano essere solo più di 4) e la sua nomina è fatta, se vi è inerzia dell’assemblea, dall’autorità giudiziaria su ricorso di uno o più condomini.
Per svolgere la professione di amministratore è necessario avere un diploma di scuola secondaria di secondo grado e bisogna godere dei diritti civili. Per fare l’amministratore non si può essere stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio; non si può nemmeno essere stati protestati, ecc..
L’incarico di amministratore può essere svolto anche da società.
La durata in carica dell’amministratore è di 1 anno e si intende rinnovata per eguale durata a meno che non intervengano fatti contrari.
La revoca dell’amministratore può essere deliberata in ogni tempo dall’assemblea, con la maggioranza prevista per la sua nomina oppure con le modalità previste dal regolamento di condominio.
NUOVE REGOLE PER LE TABELLE MILLESIMALI
Il valore proporzionale di ciascuna unità immobiliare è espresso in millesimi in apposita tabella allegata al regolamento di condominio. I millesimi possono essere rettificati o modificati, anche nell’interesse d’un solo condomino, con la maggioranza prevista dall’articolo 1136, secondo comma, del Codice civile, nei seguenti casi:
-quando sono errati;
– quando, per le mutate condizioni d’una parte dell’edificio, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell’unità immobiliare anche di un solo condomino. In tal caso il relativo costo è sostenuto da chi ha dato luogo alla variazione.
Ai soli fini della revisione dei valori proporzionali espressi nella tabella millesimale allegata al regolamento di condominio, può essere convenuto in giudizio unicamente il condominio in persona dell’amministratore.
OBBLIGO DEL CONTO CORRENTE CONDOMINIALE
L’amministratore ha l’obbligo di far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio.
Ciascun condomino, tramite l’amministratore, avrà diritto di prendere visione e di estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica.
IL FONDO SPECIALE
Il riformato art. 1135 del Codice civile prevede che l’assemblea dei condomini provvede alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni costituendo obbligatoriamente un fondo speciale, di importo pari all’ammontare dei lavori.
NOVITA’ ANCHE SUGLI ANIMALI DOMESTICI
La riforma ha previsto che il regolamento condominiale non possa vietare il possesso o di animali domestici.
POLIZZA ASSICURATIVA
L’assemblea può subordinare la nomina dell’amministratore alla presentazione ai condomini di una polizza individuale di assicurazione per la responsabilità civile per gli atti compiuti nell’esercizio del suo mandato.
SITO INTERNET DEL CONDOMINIO
Su richiesta dell’assemblea, l’amministratore deve attivare un sito internet condominiale che consenta ai codomini di consultare in formato digitale i documenti previsti dalle deliberazioni assembleari.
Avv. Antonio Baldelli, Foro di Pesaro
Diritto Civile, Diritto Penale, Diritto di Famiglia, Diritto minorile, Recupero crediti, Successioni, Assicurazioni, Sinistri stradali, Proprietà, Contrattualistica, Diritto dei Consumatori.
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